Servizio attivo 24h su 24h

Info

Primo contatto

Contattare subito telefonicamente l’impresa funebre ai numeri evidenziati attivi 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno al fine di poter avere una pronta risposta ad ogni dubbio in questo particolare momento di dolore e ricevere la migliore assistenza possibile per l’organizzazione del funerale più appropriato alle vostre esigenze per il vostro caro; sono necessari i documenti di riconoscimento della persona deceduta e del referente per la famiglia.

Luogo del decesso

1. Abitazione privata
Contattare il medico curante o il 118 per la redazione della “constatazione del decesso”.
2. Luogo pubblico
Contattare subito il 118 ed attendere sul posto l’arrivo di un pubblico ufficiale.
3. Struttura sanitaria
E’ l’impresa funebre che con un regolare mandato da parte dei familiari può espletare tutta la documentazione.

Tipi di morte

Il decesso di una persona può avvenire in tre diversi modi: morte naturale, improvvisa e violenta.

Morte Naturale

Morte dovuta a cause naturali interne o patologiche (es.: tumore, vecchiaia, …)

Morte Improvvisa

Morte naturale che si verifica senza che sia identificabile una sintomatologia clinica, in soggetti che non presentano fenomeni morbosi tali da far prevedere il decesso a breve scadenza: si tratta quindi di morte rapida, repentina di soggetti in apparenti condizioni di buona salute (es.: infarto miocardico, ictus cerebrale, …). In caso di morte improvvisa è necessario comprovare che la morte è dovuta a cause naturali, escludendo l’intervento di qualsiasi fattore lesivo.

Morte Violenta

Morte improvvisa dovuta a cause esterne, concentrate nel tempo. Le cause agiscono sull’organismo dall’esterno generalmente in modo “impetuoso”, spesso la morte violenta è traumatica (es.: incidente stradale, infortunio sul lavoro, suicidio, arma da sparo, …). Nel caso di morte violenta è necessario il riconoscimento formale della salma da parte della famiglia o di un conoscente, che avviene alla presenza di un rappresentante delle forze dell’ordine. Il riconoscimento consente di procedere alle pratiche necessarie all’ottenimento del nulla osta.
Esistono 3 autorizzazioni da parte della magistratura:
– il nulla osta per la rimozione della salma
– il nulla osta per l’eventuale donazione organi e tessuti
– il nulla osta per procedere alla sepoltura.

Cremazione

La cremazione consiste nel ridurre in cenere le spoglie mortali del defunto deposto in una bara, unicamente in legno di spessore contenuto, raccogliendole in una apposita urna che può essere ospitata presso un Cimitero o un’abitazione privata, o disperdendole in luoghi pubblici o privati prestabiliti.

Legge in materia

Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10/09/1990 n. 285, Legge 230 Marzo 2001 n. 130, Legge Regione Veneto n. 18 del 04/03/2010, seguenti aggiornamenti in materia.

Chi può presentare la domanda

Per effettuare la cremazione è necessaria una richiesta in base alla normativa vigente; tale documentazione può essere prodotta da persona ancora in vita che esprimere la propria volontà tramite:
1. Testamento registrato da un notaio;
2. Iscrizione a una So.Crem. riconosciuta;
3. Attraverso dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà effettuata da un familiare, che attesti la volontà del defunto;
4. Con dichiarazione olografa in carta libera, scritta di proprio pugno non in stampatello, datata e firmata dall’interessato.
5. Iscrizione nel Registro Comunale di cremazione.
Il coniuge superstite.
Il 50 % + 1 dei parenti più prossimi di pari grado.
Per i minori necessita l’autorizzazione di entrambi i genitori o da chi esercita su di essi la potestà.
Per gli stranieri, in caso di assenza di parenti o nel caso manchi la disposizione testamentaria o l’iscrizione alle Socrem, sarà necessaria una dichiarazione del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui appartiene il defunto che richieda la cremazione del defunto stesso.
Tutta la documentazione concernente la denuncia di morte e la cremazione sarà effettuata dall’impresa funebre, previo mandato; nel caso di morte improvvisa o sospetta necessiterà anche il nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria.

Dichiarazione olografa

Viene riportata a seguito una dichiarazione di cremazione che deve essere redatta in carta libera, scritta non in stampatello, datata e firmata di proprio pugno dall’interessato/a. Io sottoscritto/a __ nato/a __ il giorno _/_/_ e residente a __ in Via/Piazza __ n. __ nelle mie più piene facoltà d’intendere e di volere, desidero che al momento delle mia morte la mia salma venga cremata in base alla legge D. P. R. 10 Settembre 1990 n. 285 ed eventuali aggiornamenti in materia e che le mie ceneri vengano __. (Data) _/_/_ (Firma) __.

Dove presentare la domanda

La domanda viene presentata davanti l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o in quello in cui è avvenuto il decesso; nel caso il defunto fosse persona già iscritta alla So.Crem. dovrà essere comunicato soltanto da un parente o da un conoscente all’associazione l’avvenuto decesso. Tutta la documentazione concernente la denuncia di morte e la cremazione stessa sarà effettuata dal parente più prossimo o dall’impresa di onoranze funebri previo mandato; nel caso di morte improvvisa o sospetta sarà necessario allegare il nulla osta rilasciato dall’autorità giudiziaria competente.

Chiesa cattolica

La Chiesa Cattolica non è mai stata contraria alla cremazione, tanto è vero che l’ha sempre consentita in caso di guerra o di epidemia; la sua scelta principale, comunque, è sempre stata la sepoltura a terra. Nel secolo scorso, invece, vi fu una presa di posizione fortemente contraria, per motivi legati a quei tempi, cioè al diffondersi del cosiddetto libero pensiero. Numerosi intellettuali ottocenteschi per motivi di igiene e progresso cominciarono a diffondere tale idea anche per dimostrare l’impossibilità della resurrezione dei corpi. Allora la Chiesa si oppose all’uso che ne fecero quei pensatori. Le norme contrarie alla cremazione rimasero in vigore fino al 1963: in quell’anno con una istituzione della Suprema Congregazione del Santo Uffizio, vennero accordati sacramenti e pubblici suffragi anche ai cremandi. Un altro cambiamento intervenne nel 1974 attraverso il rito delle esequie, con il quale venivano ammesse le pratiche religiose nei luoghi di cremazione. Infine il nuovo codice di Diritto Canonico nel 1983: al canone 1176 precisa la sua opzione per l’inumazione, ma consente anche la cremazione, purché questa non venga scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana.

Rito della cremazione

Il rito delle esequie nel caso di sepoltura con cremazione, si articola in cinque fasi:
1. Chiusura del feretro;
2. Celebrazione della Santa Messa o del rito civile;
3. Incenerimento del feretro;
4. Raccolta delle ceneri in un’urna;
5a. Tumulazione dell’urna in un Cimitero;
5b. Dispersione delle ceneri in un luogo regolamentato;
5c. Conservazione presso abitazione privata.
Di solito non c’è contemporaneità tra i punti 3 e 5.

Dove vanno le ceneri

Nel Veneto le ceneri possono essere raccolte in un’urna cineraria e possono essere collocate in un Cimitero, disperse in luoghi ben definiti all’interno dello stesso o in spazi pubblici e/o privati regolamentati, o conservate presso un’abitazione privata di un familiare ben definito. L’urna deve riportare il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. All’interno del Cimitero le urne cinerarie possono essere interrate, o essere conservate in loculi o tombe di famiglia già date in concessione o in loculi cinerari per i quali sarà necessario richiedere una nuova concessione. La dispersione delle ceneri non autorizzata viene punita con la reclusione da due a dodici mesi ed una sanzione da duemilacinquecento a dodicimila euro.

Trasporto urne

Le urne cinerarie possono essere trasportate in Cimiteri di altro comune o all’estero utilizzando un auto funebre o un mezzo privato qualsiasi.